Con
questo
articolo
cercheremo
di
fare
maggiore
chiarezza
(nei
limiti
del
possibile
e
in
attesa
di
prossime
ed
auspicabili
indicazioni)
sulla
delibera
CONI
n.
1574
del
18
Luglio
2017
entrata
a
tutti
gli
effetti
in
vigore
nel
2019,
soffermandoci in particolare sul significato di attività didattica, formativa e sportiva.
Data
per
scontata
l’iscrizione
delle
Associazioni
e
Società
Sportive
Dilettantistiche
all’interno
del
Registro
Coni
2.0,
a
partire
dal
01/01/2019
ed
a
seguito
della
delibera
sopra
citata,
ogni
Associazione
Sportiva
Dilettantistica
e
ogni
Società
Sportiva
Dilettantistica
sarà
obbligata
a
dimostrare
l’esercizio
di
attività
didattica,
formativa
e
sportiva
pena
la cancellazione dal Registro e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste.
Ma in cosa consistono effettivamente queste 3 attività?
Una
risposta
esaustiva
la
possiamo
trovare
nell’art.
2
del
“Regolamento
di
Funzionamento
del
Registro
Nazionale
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”.
Ai punti 6), 7) e 8) del suddetto articolo vengono definite le 3 attività in questione nel seguente modo:
Con
ATTIVITA’
SPORTIVA
si
intende
lo
svolgimento
di
eventi
sportivi
organizzati
dall’Organismo
sportivo
di
riferimento.
Gli
eventi
sportivi
sono
individuati
attraverso
i
seguenti
indicatori:
livello
di
competizione,
livello
organizzativo, luogo fisico, durata del singolo evento e partecipanti;
Con
ATTIVITA’
DIDATTICA
si
indicano
i
corsi
di
avviamento
allo
sport
organizzati
direttamente
dall’Organismo
sportivo
o
organizzati
dalla
Associazione/Società
se
espressamente
autorizzati
dall’Organismo
sportivo
di
affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco;
Con
ATTIVITA’
FORMATIVA
si
indica
l’iniziativa
finalizzata
alla
formazione
dei
tesserati
dell’Organismo
sportivo
nonché
le
attività
di
divulgazione,
aperte
anche
ai
non
tesserati,
relativamente
ad
argomenti
pertinenti
la
tecnica
e
l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
L’attività
sportiva
è
sostanzialmente
l’insieme
delle
manifestazioni
sportive
organizzate
dagli
EPS
in
favore
di
quelle
A.S.D./S.S.D. regolarmente iscritte all’interno del Registro Coni 2.0.
Come
accennato
in
precedenza,
ogni
sodalizio
sportivo
sarà
tenuto
a
partecipare
ad
almeno
un
evento
durante
l’anno
solare
per
conservare
la
propria
iscrizione
al
Coni
per
i
prossimi
anni
ed
evitare
un’esclusione
che
comporterebbe la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.
Non
è
ancora
stato
precisato
se
ci
debba
essere
una
partecipazione
minima
di
tesserati
per
ogni
A.S.D./S.S.D
all’interno
del
singolo
evento;
indubbiamente
sarebbe
preferibile
una
partecipazione
quanto
più
vasta
e
rappresentativa di ogni sodalizio.
Necessariamente
seguirà
una
parte
operativa
che
riguarderà
la
raccolta
e
la
trasmissione
dei
dati.
A
questo
proposito
l’ASD dovrà inserire, per il tramite del Comitato organizzatore dell'EPS, le gare a cui parteciperà nel corso dell’anno.
Per ogni evento sportivo è infatti prevista la fornitura dei seguenti dati riguardanti il “tipo” di manifestazione:
Identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo)
Denominazione (massimo 255 caratteri)
Organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici)
Periodo di svolgimento (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
Livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)
Tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)
Inoltre,
sarà
compito
di
ogni
A.S.D./S.S.D.
verificare
l’esattezza
dei
dati
anagrafici
(specialmente
dei
codici
fiscali)
dei
propri
partecipanti.
Ogni
iscritto,
affinché
possa
presenziare
in
qualità
di
tesserato
a
queste
manifestazioni,
deve
essere
riconosciuto
dal
Registro
2.0
e
per
soddisfare
tale
presupposto
non
è
sufficiente
il
mero
caricamento
all’interno del Registro essendo pure necessario che tutti i singoli dati trasmessi siano corretti e validi.
Per
attività
didattica
si
intende
la
cosiddetta
“corsistica”
propedeutica
all’avviamento
allo
sport
e
che
dovrà
essere
organizzata e gestita dall’organismo sportivo al quale l’associazione è affiliata.
Come
per
l’attività
sportiva,
l’Associazione
sarà
tenuta
al
caricamento
dei
corsi
didattici
e
quindi
dovranno
essere
forniti i seguenti dati:
Identificativo univoco
Disciplina sportiva
Identificativo del tecnico responsabile (Codice Fiscale)
Partecipanti (Codice Fiscale)
Luogo
Impianto
Periodo di svolgimento (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
Frequenza (Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana).
Per
attività
formativa
si
intende
l’insieme
delle
attività
di
formazione
di
prerogativa
dell’Ente
di
Promozione
Sportiva
di
riferimento,
con
il
fine
ultimo
di
elevare
il
livello
qualitativo
e
quantitativo
di
conoscenze
dei
tesserati
ovvero
attraverso
la
diffusione
anche
ai
non
tesserati
di
tematiche
riguardanti
la
pratica
sportiva.
Anche
per
l’attività
formativa è prevista la fornitura dei seguenti dati:
Identificativo unico
Tipologia (Corsi; Corsi con esame; Stage/Seminari)
Categorie da formare (Dirigenti; Ufficiali di Gara; Tecnici; Altro)
Partecipanti (Codice Fiscale; numero dei partecipanti)
Disciplina sportiva
Identificativo del Tecnico Responsabile (Codice Fiscale)
Modalità erogazione corso (A distanza; Online; Aula)
Livello (Nazionale; Regionale; Provinciale)
Luogo
Periodo svolgimento (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
Ore complessive erogazione formazione
Gli
adempimenti
delle
Società
e
delle
Associazioni
sono
visibilmente
aumentati
ma
vale
la
pena
ribadire
ancora
una
volta
come
il
mancato
inserimento
di
questi
dati
nel
registro
comporterà
la
cancellazione
dal
CONI
così
come
ci
ricorda
la
la
Circolare
n.
18/2018
dell’Agenzia
delle
Entrate
dove
si
afferma
che
“
In
particolare
la
previsione
di
inserire
all’interno
del
Registro,
a
partire
dal
2019,
le
attività
sportive,
formative
e
didattiche
svolte
dalle
associazioni
e
società
sportive
dilettantistiche,
sotto
l’egida
degli
Organismi
affilianti,
assolve,
per
l’Amministrazione
finanziaria,
una
importante
funzione
ricognitiva
degli
enti
sportivi
dilettantistici
ed
è,
quindi,
particolarmente
utile
anche
ai
fini
della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.”
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